Dal 10 marzo 2012 in vigore l’Accordo di Integrazione ed il permesso di soggiorno a punti

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Ancora una volta la vita dei cittadini stranieri in Italia si complica senza che lo Stato italiano provveda ad attuare sostanziali politiche di inserimento socio culturale. Dal 10 marzo 2012 sono infatti in vigore le norme che introducono lo “Accordo di Integrazione ” ed il permsso di soggiorno a punti.

Le nuove norme definiscono l’Accordo di Integrazione come un “processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”.
Ma in che modo lo Stato assicura ed agevola i processi di integrazione dei cittadini stranieri se le politiche di welfare ed i servizi locali per gli immigrati sono inesistenti e le uniche attività di sostegno sono quelle promosse volontariamente dalle Associazioni di settore?
Perché ogni qualvolta lo Stato introduce nuove norme i doveri e le relative sanzioni sono immediatamente applicabili ed invece i diritti introdotti non sono da subito esigibili?
Perché ad oggi lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura non ha comunicato nulla in merito all’organizzazione della sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia la cui partecipazione è obbligatoria entro 30 giorni per il cittadino straniero che sottoscrive l’accordo?
Come possono i cittadini stranieri apprendere la lingua italiana, altro obiettivo fondamentale previsto dall’accordo, se non vengono attivati sul territorio corsi specifici. I corsi svolti dalle associazioni di settore sono riconosciuti?
E’ questo il comportamento di uno Stato di Diritto? Siamo chiamati ad essere sudditi o cittadini?

Nel frattempo la nostra associazione, come molte altre, cerca tra mille difficoltà comunque di fare la propria parte continuando ad erogare servizi di informazione, orientamento ed assistenza ai cittadini stranieri. Per ultriori informazioni sui servizi consulta i seguneti link: corsi di italiano; sportello immigrati.


Ecco alcune semplici indicazioni per meglio comprendere le novità introdotte.
Cos’è l’Accordo di integrazione
Cos’è il permesso a punti
Chi non deve sottoscrivere l’accordo di integrazione
Gli impegni per il cittadino straniero previsti dall’accordo
Come si conquistano i crediti
Come si perdono i crediti
Quando avviene la verifica dell’accordo e dei crediti
Cosa accade con la verifica dei crediti
Come controllare i propri crediti
Link utli ed approfondimenti normativi

Cos’è l’Accordo di integrazione
Tutti i cittadini stranieri, di età superiore a 16 anni, che entrano in Italia per la prima volta dopo il 10 marzo 2012 e chiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, sono tenuti a sottoscrivere l’Accordo di Integrazione. Nel caso di un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, l’accordo è sottoscritto anche dai genitori
Questo è un accordo tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero, con il quale lo Stato si impegna a sostenere il processo d’integrazione dello straniero ed il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione.
(testo dell’accordo di integrazione in: albanese, arabo, bengalese, cinese, cingalese, francese, hindi, inglese, italiano, pidigin, portoghese, romeno, russo, serbo, spagnolo, tagalog, tigrino, urdu, wolof, yoruba)

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Cos’è il permesso a punti
Tale accordo prevede il rilascio di un permesso di soggiorno a punti o crediti. Nella sostanza significa che il cittadino straniero per poter rinnovare il permesso di soggiorno deve raggiungere un determinato numero di crediti. I crediti possono essere acquisiti o persi.

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Chi non deve sottoscrivere l’accordo di integrazione
Non tutti i cittadini stranieri che entrano in Italia dopo il 10 marzo 2012 sono tenuti a firmare l’accordo. Sono esclusi:
– i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Tale condizione deve essere attestata mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
– i minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
– le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del Testo unico dell’immigrazione.
– i minori di 16 anni che entrano in Italia per motivi familiari.

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Gli impegni per il cittadino straniero previsti dall’accordo
Con la firma dell’accordo di integrazione il cittadino straniero assume degli impegni specifici con lo Stato italiano. Questi sono:
– frequentare la sessione gratuita obbligatoria di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia entro il primo anno.
– raggiungere entro 2 anni dalla firma dell’accordo almeno 30 punti apprendendo la lingua italiana ed imparando a conoscere i principi, il funzionamento e l’organizzazione dello Stato Italiano e rispettando le leggi in vigore ;
– garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
– assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
Infine il cittadino straniero con la firma dell’accordo dichiara di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione (in arabo, cinese, francese, inglese, italiano, spagnolo, rumeno, russo, tedesco).
L’Accordo viene sottoscritto anche dallo Stato che assume degli impegni nei confronti del cittadino straniero per favorirne il processo di inserimento sociale, culturale e lavorativo.

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Come si conquistano i crediti
Al momento della firma dell’accordo vengono assegnati 16 crediti.
Per conquistare nuovi crediti il cittadino straniero deve acquisire determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e svolgere particolari attività come per esempio:
– Corsi di italiano;
– Corsi di formazione professionale;
– Conseguire titoli di studio:
– Corsi di formazione anche nel Paese di origine;
– Iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta di un medico di base;
– Stipula di un contratto di locazione o certificazione dell’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo;
– Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, ecc;
Consulta la Tabella per conoscere l’elenco completo delle attività che consentono l’acquisizione di crediti.

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Come si perdono i crediti
I crediti conquistati possono essere persi se il cittadino straniero assume determinati comportamenti e/o compie violazioni di legge, come ad esempio:
– la mancata partecipazione alla sessione gratuita obbligatoria di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia entro il primo anno dalla stipula dell’accordo darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati;
– sentenze penali di condanna;
– applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;
– irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.
Consulta la Tabella per conoscere l’elenco completo dei casi che possono portare alla perdita dei crediti.

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Quando avviene la verifica dell’accordo e dei crediti
Le verifiche previste sono dei momenti in cui lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura procede all’assegnazione o decurtazione dei crediti.
Nel caso al momento della firma dell’accordo sia stato rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno, la prima verifica avviene un mese prima della scadenza.
Un secondo momento di verifica è previsto 1 mese prima della scadenza dei 2 anni.
Nel caso alla scadenza dei 2 anni è stata chiesta la proroga di un altro anno dell’accordo di integrazione la verifica finale avverrà un mese prima della scadenza della proroga.

Sono esclusi dalle verifiche i cittadini stranieri che hanno firmato l’accordo di integrazione ma che al momento della verifica sono in possesso di:
– permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
– permesso di soggiorno per motivi familiari;
– permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea;
nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

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Cosa accade con la verifica dei crediti
Nel caso sia stato rilasciato un permesso di soggiorno di 1 anno, al momento della prima verifica:
–  se il cittadino straniero non ha partecipato alla sessione gratuita obbligatoria di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, lo Sportello Unico procede alla decurtazione di 15 dei 16 crediti assegnati.
– se il cittadino straniero non ha rispettato l’obbligo di istruzione dei figli minori, lo Sportello unico procede alla decurtazione integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti. Questo comporta la risoluzione dell’accordo per inadempimento con la conseguente revoca del permesso di soggiorno.

Al momento della verifica finale al secondo anno dalla firma dell’accordo in base al numero dei crediti raggiunti lo Sportello unico provvederà alla:
- chiusura dell’accordo per adempimento se i crediti conseguiti sono superiori a 30, è stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
- proroga dell’accordo di 1 anno se i crediti conseguiti sono superiori a 0 ma inferiori a 30 (ovvero non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia). Qualora anche alla scadenza della proroga il cittadino straniero non abbia raggiunto gli obiettivi previsti, l’accordo si estingue per inadempimento parziale e l’autorità competente tiene conto di tale situazione per l’adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.
- chiusura dell’accordo per inadempimento se i crediti conseguiti sono inferiori o uguali a 0 con la conseguente revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

In ogni caso, l’efficacia dell’accordo può essere sospesa o prorogata, su richiesta del cittadino straniero, in presenza di gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia, motivi di lavoro, frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale, motivi di studio all’estero.

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Come controllare i propri crediti
Il cittadino straniero può controllare on line i propri crediti e lo stato di attuazione dell’accordo di integrazione sul sito del Ministero dell’Interno partendo dal seguente link. Inoltre è possibile scaricare il manuale d’istruzione per la consultazione.

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Link utili ed approfondimenti normativi

Accordo di integrazione (albanese, arabo, bengalese, cinese, cingalese, francese, hindi, inglese, italiano, pidigin, portoghese, romeno, russo, serbo, spagnolo, tagalog, tigrino, urdu, wolof, yoruba)
Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione (arabo, cinese, francese, inglese, italiano, spagnolo, rumeno, russo, tedesco).
Tabella dei crediti che possono essere guadagnati
- Tabella dei crediti che possono essere persi
Manuale d’istruzione per la consultazione dei crediti on line
- Sito del Ministero dell’Interno per la consultazione dei crediti

DPR n. 179 del 14 settembre 2011
Circolare del Ministero dell’Interno n. 1869 del 7 marzo 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 1583 del 5 marzo 2012
- Direttiva congiunta Ministero dell’Interno e Ministero della Cooperazione internazionale e Integrazione

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